Nuova versione D.Lgs. 81-08 Maggio 2017

È stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la nuova versione del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

  • Inserite le circolari n. 21 del 7-7-16, n. 23 del 22-7-16, n. 28 del 30-8-16; n. 11 del 17-5-17;
  • Inserito l’Accordo Stato Regioni rep 128/CSR del 7-7-16 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni contenente altresì disposizioni modificative agli accordi del 21-12-11 ex art. 34, commi 2 e 3, del 21-12-11 ex art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e del 22-2-12 ex art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 (G.U. Serie Generale n.193 del 19-8-16);
  • Sostituito il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 con il decreto dirigenziale del 1 agosto 2016 riguardante il quinto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;
  • Modifiche introdotte all’art. 4, comma 1, del decreto 9-7-12 e agli allegati 3A e 3B ai sensi del decreto 12 luglio 2016, pubblicato sulla GU n.184 del 8-8-16, in vigore dal 9-8-16;
  • Modifiche introdotte agli articoli 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 219, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettere a) e b), all’allegato XXXVI, nonché l’introduzione dell’articolo 210-bis, previste dal D.Lgs. 159/16 (GU n.192 del 18-8-16, in vigore dal 2-9-16);
  • Sostituito il decreto dirigenziale del 18 marzo 2016 con il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 riguardante il tredicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
  • Inserito il Decreto 25 maggio 2016, n. 183, recante “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del D.Lgs 81/08”, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 226 del 27-9-16, Serie Generale;
  • Inserito il Decreto Interdirettoriale n. 35/17, che regolamenta il provvisorio rinnovo, per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni, dell’iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21-5-17 e al 30-7-17;
  • Inseriti gli interpelli dal n.11 al n. 19 del 25-10-16;
  • Modifiche agli articoli 18, comma 1-bis e 53, comma 6, nonché all’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle machine agricole, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22-2-12, introdotte dal decreto-legge 30 n. 244/16 (in G.U. 30-12-16, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28-2-17, n. 49), in vigore dal 30-12-16;
  • Corretti i box sanzionatori degli artt. 153 e 155 (eliminata la sanzione a carico del preposto) e di tutti gli articoli sanzionati di cui al Titolo II (inserito tra i contravventori anche il dirigente);
  • Eliminate la nota n. 33 (box sanzionatorio art. 26, comma 3, quarto periodo) e la nota n. 63 (art. 55, comma 5, lett. d.), nonché corrette le colorazioni dell’art. 26, comma 3, indicanti le norme sanzionate a causa di un refuso;
  • Inserito un commento personale nei box sanzionatori di cui agli artt. 225, 226, 228, 229, 235, 236, 239, 240, 241, 242, 248 e 254 per le sanzioni a carico del preposto;
  • Integrato il commento personale n. 37 a seguito della modifica normativa al comma 3 dell’art. 1 della Legge 177/12 e dall’emanazione del decreto 11 maggio 2015, n. 82, recante “Regolamento per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177”, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26-6-15 ed entrato in vigore il 11-7-15.

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