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COMUNICAZIONE SMART_WORKING Il quadro normativo per le piccole e medie imprese italiane si arricchisce di un nuovo tassello. Entra ufficialmente in vigore la legge annuale per le PMI. (34/2026), pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 marzo. Tra i punti salienti del provvedimento quello che interviene sulla disciplina del lavoro agile è l’articolo 11 che mira a bilanciare flessibilità organizzativa e tutela della salute. Una novità che non introduce limiti diretti al lavoro da remoto, ma ne rafforza le regole. Il riferimento normativo interviene su un obbligo già previsto dall’articolo 22 della legge 81 del 2017: la consegna di un’informativa scritta sui rischi connessi alla prestazione lavorativa svolta fuori dai locali aziendali. Finora, però, quel passaggio è rimasto spesso sullo sfondo, percepito come un mero onere burocratico. Con la nuova norma, questo adempimento diventa centrale e soprattutto sanzionato, trasformandosi in un pilastro della gestione del lavoro agile.
17DicSmart working (o lavoro agile) dal punto di vista della sicurezza e della salute del lavoratore
Cosa prevedere la normativa relativa allo smart working (o lavoro agile) dal punto di vista della Sicurezza e della Salute del lavoratore? Lavorare da casa è sinonimo di lavorare in ufficio e partendo da questo punto già si può immaginare che cosa occorre fare ai fini di sicurezza per i dipendenti. Quando si parla di smart working o di lavoro in azienda nulla cambia, in quanto le due diverse modalità di lavoro non modificano gli adempimenti al fine della sicurezza e tutela nei luoghi di lavoro. Premesso ciò, l’azienda deve affrontare con consapevolezza i rischi correlati a questa modalità di lavoro, dalle attrezzature utilizzate agli ambienti in cui si opera. L’Art. 3, Comma 10, del D.Lgs. 81/08 dispone cosa fare e come comportarci nei confronti dei lavoratori che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico. In modo più specifico l’Art. 22 della Legge 81-17…