Piombo in ADR – Deroghe

Con l'attivazione dell’Accordo multilaterale ADR M366 che si applica alle leghe metalliche contenenti piombo sotto forma di polvere e di piombo massivo, è concesso il trasporto di queste leghe metalliche senza l’applicazione della normativa ADR (Accordo internazionale relativo al trasporto di merci pericolose su strada), a condizioni che vengano rispettate determinate prescrizioni volte a garantire la sicurezza del trasporto e la salvaguardia dell’ambiente. Le leghe metalliche, infatti, dall’entrata in vigore lo scorso 1 settembre del Regolamento Delegato (UE) 2024/197 (XXI ATP al Regolamento CLP (Reg. 1272/2008), sarebbero state sottoposte all’assoggettamento all’ADR in quanto considerate materie pericolose per l’ambiente. Con l’attivazione della deroga dall’assoggettamento all’ADR si potrà consentire l’effettuazione di prove volte alla classificazione delle materie in questione secondo i criteri previsti dall’accordo ADR stesso. L’Accordo, i cui dettami sono mutuamente riconosciuti in tutti i paesi firmatari, è stato attivato con la sottoscrizione da parte della Slovenia e sarà valido fino...

Con l’attivazione dell’Accordo multilaterale ADR M366 che si applica alle leghe metalliche contenenti piombo sotto forma di polvere e di piombo massivo, è concesso il trasporto di queste leghe metalliche senza l’applicazione della normativa ADR (Accordo internazionale relativo al trasporto di merci pericolose su strada), a condizioni che vengano rispettate determinate prescrizioni volte a garantire la sicurezza del trasporto e la salvaguardia dell’ambiente.

Le leghe metalliche, infatti, dall’entrata in vigore lo scorso 1 settembre del Regolamento Delegato (UE) 2024/197 (XXI ATP al Regolamento CLP (Reg. 1272/2008), sarebbero state sottoposte all’assoggettamento all’ADR in quanto considerate materie pericolose per l’ambiente.

Con l’attivazione della deroga dall’assoggettamento all’ADR si potrà consentire l’effettuazione di prove volte alla classificazione delle materie in questione secondo i criteri previsti dall’accordo ADR stesso.

L’Accordo, i cui dettami sono mutuamente riconosciuti in tutti i paesi firmatari, è stato attivato con la sottoscrizione da parte della Slovenia e sarà valido fino al 31 agosto 2027.

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