PIANI EMERGENZA STRUTTURE SANITARIE

L’attività di vigilanza ispettiva svolta dai Comandi dei Vigili del Fuoco, che sta proseguendo anche per l’anno 2024, include prevalentemente le seguenti specifiche attività settoriali: - strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; - strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di superficie complessiva superiore a 500 m2. A titolo indicativo e non esaustivo, per quanto attiene la GSA, si dovranno verificare (valide per TUTTI i settori): a) predisposizione del piano di emergenza completo dei contenuti minimi (rif. allegato II, punto 2.1, comma 1); b) indicazione nel piano di emergenza del numero di addetti al servizio antincendio; c) effettiva presenza, al momento del controllo, del numero di addetti antincendio di cui al precedente punto; d) verifica degli attestati di formazione, di idoneità tecnica (ove previsti) degli...

L’attività di vigilanza ispettiva svolta dai Comandi dei Vigili del Fuoco, che sta proseguendo anche per l’anno 2024, include prevalentemente le seguenti specifiche attività settoriali:
– strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
– strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di superficie complessiva superiore a 500 m2.
A titolo indicativo e non esaustivo, per quanto attiene la GSA, si dovranno verificare (valide per TUTTI i settori):
a) predisposizione del piano di emergenza completo dei contenuti minimi (rif. allegato II, punto 2.1, comma 1);
b) indicazione nel piano di emergenza del numero di addetti al servizio antincendio;
c) effettiva presenza, al momento del controllo, del numero di addetti antincendio di cui al precedente punto;
d) verifica degli attestati di formazione, di idoneità tecnica (ove previsti) degli addetti antincendio designati;
e) verbale di addestramento sui contenuti del piano di emergenza.

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