Con D.G.R. n. 849 del 29 luglio 2025, la Regione Veneto ha approvato le Linee guida regionali contenenti le indicazioni per realizzare interventi ed opere in aree inquinate, in attuazione dell’art. 242-ter, co. 3, del d.lgs. 152/2006. Stabiliscono in modo chiaro quali interventi – edilizi, infrastrutturali o su sottoservizi – possano essere eseguiti senza una preventiva valutazione delle interferenze con le operazioni di bonifica e quali invece la richiedano. L’impostazione segue il modello già adottato dal Ministero dell’Ambiente per i Siti di Interesse Nazionale (SIN) con il DM 45/2023, ma lo adatta e dettaglia per il territorio veneto, introducendo criteri, procedure e modulistica standardizzata per tutto il territorio regionale. Le Linee guida hanno isolato le attività che sono ammesse in aree contaminate ed hanno individuato le operazioni che possono essere effettuate liberamente dalle imprese in quanto non comportano interferenze con le matrici ambientali interessate dalla bonifica. Possono essere realizzate anche operazioni ulteriori, previa presentazione di una relazione tecnica all’autorità competente per la bonifica.
A questa autorità spetta anche la valutazione dell’impatto del progetto sulle matrici oggetto di risanamento, da effettuarsi nell’ambito del procedimento di autorizzazione del progetto stesso.
Le Linee guida sono contenute nell’allegato A alla D.G.R., mentre gli altri allegati (da B ad F) contengono la modulistica da utilizzare, differenziata a seconda degli interventi che si intende realizzare.
Tali indicazioni non valgono per i Siti di Interesse Nazionale per i quali trova applicazione il DM 45/2023.