Si ricorda l’obbligo di provvedere al RINNOVO dell’autorizzazione di carattere generale, entro la scadenza dei 15 anni dalla presentazione della prima richiesta di adesione. Chi ha una autorizzazione riferita ai casi seguenti:
| Categoria | Autorizzazione generale vigente | Provvedimenti sostituiti |
Autorizzazione generale generica | n. 6204/EM del 30-6-11 | n. 5200/EM del 24-10-06 n. 5560/EM del 11-9-08 |
deve presentare richiesta di rinnovo della stessa almeno 45 giorni prima della scadenza dei 15 anni dalla data di presentazione della prima domanda di adesione (fa fede la data di spedizione), in caso contrario lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
Si precisa che qualora la Ditta intenda apportare modifiche allo stabilimento, rispetto a quanto già comunicato e acquisito agli atti dell’Amministrazione, deve barrare nella richiesta, oltre al rinnovo quindicennale, anche la richiesta di modifica dell’impianto e indicare la relativa data di avvio dello stesso che dovrà essere di almeno 45 gg. successiva alla data della comunicazione; le eventuali comunicazioni di cambio ragione sociale intervenute nel frattempo devono intendersi come nuova comunicazione di adesione e quindi la durata quindicennale dell’adesione è decorsa dal momento di presentazione di tale richiesta.