Infortunio in itinere

Infortunio in itinere: nel caso di infortuni ai lavoratori avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, due luoghi di lavoro o il luogo di lavoro e quello di abituale consumazione dei pasti (laddove non vi sia una mensa aziendale) l’INAIL assicura la sua tutela considerandoli infortuni sul lavoro.
Ricade in questo ambito l’incidente stradale che accade al lavoratore che usa un mezzo privato per recarsi dalla propria abitazione alla sede del lavoro o per tornare dallo stesso purché ricorrano specifiche condizioni di necessità.

In caso di infortunio in itinere e a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro.
La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità.
In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:

  • rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro;
  • recarsi o farsi accompagnare al Pronto Soccorso nell’Ospedale più vicino;
  • rivolgersi al proprio medico curante.

In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.

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