Aggiornamento su cisterne di gasolio: obbligo di denuncia di esercizio per serbatoi con capacità superiore a 5 mc.
In vigore dal 1° gennaio 2021 l’obbligo di denuncia di esercizio da parte di possessori delle cisterne e distributori di gasolio, presso l’Ufficio delle Dogane competente per territorio. Essa interessa i soggetti in possesso di depositi di gasolio ad uso privato, agricolo e industriale superiori ai 10 metri cubi ed i soggetti aventi distributori automatici collegati a serbatoi la cui capacità supera i 5 metri cubi.
ll Testo Unico sulle Accise di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e s.m.i. ha subito alcune modifiche introdotte con il D.L. 124/2019, coordinato con legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019.
Tale norma ha introdotto nuovi adempimenti (in vigore dal 1-1-21) per le aziende interessate da depositi di gasolio; in particolare l’Art. 5 estende l’obbligo di denuncia dei serbatoi di gasolio posseduti a più soggetti. Infatti, il limite finora riconosciuto per procedere alla denuncia dei depositi commerciali viene abbassato provocando l’estensione automatica dell’obbligo. La denuncia è l’atto formale usato per dichiarare il possesso di determinate cisterne all’autorità competente, ossia l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente.
I soggetti tenuti a denunciare i serbatoi in possesso devono richiedere la licenza fiscale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Altra modifica apportata dal D.L. 124/2019 riguarda il registro di carico e scarico merci usato per annotare i rifornimenti del prodotto contenuto, questo diventa semplificato e dovrà essere trasmesso in via telematica.
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